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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17322 - pubb. 30/04/2017.

Concorso di colpa del cliente per non essersi informato aliunde del rischio


Cassazione civile, sez. I, 27 Aprile 2016. Est. Bernabai.

Contratti di intermediazione finanziaria - Responsabilità dell'intermediario - Violazione degli obblighi informativi nei confronti di investitore non qualificato o professionale - Concorso di colpa di quest'ultimo per omessa raccolta "aliunde" di informazioni sulla rischiosità dell'investimento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento

Contratti di borsa - Operazioni di investimento - Natura - Contratti esecutivi autonomi rispetto al contratto quadro - Conseguenze - Risoluzione del singolo contratto esecutivo indipendentemente dalla risoluzione del contratto quadro - Configurabilità


Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte. (massima ufficiale)

Le operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo pagato ed all'eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro. (massima ufficiale)

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