Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17348 - pubb. 30/05/2017

Requisiti per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata

Appello Ancona, 09 Maggio 2017. Est. Pastore.


Procedimento civile - Appello - All'art. 283 c.p.c. - Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata - Mancata specificazione del periculum in mora - Rigetto



I gravi motivi scaturenti, da una parte, dalla delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione, e, dall’altra, dalla valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza, devono ricorrere entrambi.

Ricorrenza che ha trovato ulteriore conferma a seguito delle modifiche apportate all'art. 283 c.p.c. dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263 e poi dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (conv. in L. 23 febbraio 2006 n. 51), ove il richiamo alla sussistenza di motivi "fondati" risulta giustificare una valutazione estesa al "merito" della decisione (dovendo quest'ultimo apprezzarsi sulla base di censure dotate appunto ed evidentemente di "fondatezza") accanto alla prognosi delle "conseguenze" ("gravi" e dunque da intendersi come pregiudizio - difficilmente emendabile - che la posizione dell'appellante potrebbe subire dall'esecuzione).

La “fondatezza” dei motivi di gravame, dovendo esser esaminata in fase delibativa in modo necessariamente sommario, perché la si possa ravvisare (anche per la presunzione di legittimità che assiste le sentenze di primo grado, in quanto esecutive per legge), deve essere di assoluta ed immediata "evidenza" quanto a incongruità della sentenza impugnata.

Quando non sia possibile apprezzare, come nel caso di specie, l’evidenza del fumus boni iuris di quanto lamentato dall’appellante né un serio pericolo di pregiudizi difficilmente emendabili per effetto dell’esecuzione, va ritenuta l’evidente infondatezza della domanda dell’appellante con condanna della parte istante alla sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00 da versare in favore della Cassa delle ammende. (Emanuele Liddo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Liddo


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