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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17422 - pubb. 08/06/2017.

Risoluzione del contratto per violazioni riguardanti le singole operazioni di investimento o disinvestimento


Cassazione civile, sez. VI, 06 Novembre 2014. Est. Ragonesi.

Intermediazione finanziaria – Obbligo informativo – Stipula del contratto quadro – Rilevanza nella successiva fase applicativa che attiene alla singola operazione – Responsabilità contrattuale – Violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro


La violazione degli obblighi di informazione non ha rilevanza solo in relazione alla stipula del contratto quadro, posto che l'obbligo informativo relativo all'oggetto contrattuale si colloca anche nella successiva fase applicativa che attiene alla singola operazione finanziaria, dando luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente conducendo alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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