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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17428 - pubb. 08/06/2017.

Condominio: ripartizione delle spese per manutenzione e ricostruzione di androne e scale


Cassazione civile, sez. II, 20 Aprile 2017. Est. Abete.

Condominio - Manutenzione e ricostruzione di androne e scale -  Ripartizione delle spese - Applicabilità della tabella millesimale generale


Ove nell'edificio condominiale siano compresi locali forniti di un accesso diverso dall'androne e dal vano scale, anche i proprietari di detti locali sono tenuti a concorrere, sia pure in misura minore, alle spese di manutenzione (ed eventualmente di ricostruzione) dell'androne e delle scale, in rapporto e in proporzione all'utilità che anche essi possono in ipotesi trarne quali condomini; e ciò sia avuto riguardo all'uso, ancorché ridotto, che anch'essi possono fare dell'androne e delle scale per accedere, come è loro diritto, nei locali della portineria e al tetto o al lastrico solare, sia avuto riguardo all'obbligo e alle connesse responsabilità che anch'essi hanno quali condomini di prevenire e rimuovere ogni possibile situazione di pericolo che possa derivare all'incolumità degli utenti dalla insufficiente manutenzione dei suddetti beni comuni.

Nel caso di specie, in ragione dell'imprescindibile concorso alle spese dei proprietari dei locali terranei – è stata ritenuta corretta l'applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei quorum per la ripartizione delle spese per i lavori di manutenzione straordinaria dell'androne e delle scale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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