Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1744 - pubb. 03/06/2009

Concordato fallimentare, graduazione dei privilegiati, formazione delle classi e nuova finanza

Tribunale Messina, 18 Febbraio 2009. Est. D'Arrigo.


Concordato fallimentare – Disciplina transitoria di cui al d. lgs. 169/07 – Procedure aperte – Nozione.

Concordato fallimentare – Soddisfacimento non integrale dei creditori con diritto di prelazione – Valore di mercato del cespite o del credito oggetto della garanzia – Determinazione.

Concordato fallimentare - Formazione delle classi – Divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione – Criteri applicativi – Nuova Finanza.

Concordato fallimentare – Formazione delle classi - Rispetto delle cause legittime di prelazione – Disciplina concernente la collocazione sussidiaria sugli immobili – Applicabilità.

Concordato fallimentare – Inserimento fra i creditori ab origine chirografari del creditore ipotecario c.d. degradato – Illegittimità.



Poiché l’art. 22 del decreto legislativo n. 169/07 stabilisce che le novità in esso contenute si applicano alle procedure di concordato «aperte» successivamente alla sua entrata in vigore, tale «apertura» deve farsi coincidere col deposito del ricorso in cancelleria, poiché questo è il momento che segna la pendenza della domanda. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

La regola secondo cui i creditori muniti di diritto di prelazione, per effetto della proposta di concordato fallimentare, possono essere pagati anche solo in parte ma a condizione che la loro soddisfazione non sia inferiore a quella realizzabile mediante la vendita dei beni sui cui hanno diritto a far valere la loro collocazione preferenziale (c.d. cram down) avuto riguardo al valore di mercato del bene o del cespite su cui grava la prelazione comporta a) che non occorre procedere alla stima del cespite quando lo stesso è già stato liquidato in sede fallimentare dovendosi, in tal caso, fare riferimento all’effettivo valore di realizzo e b) che per verificare il grado minimo di soddisfo del creditore privilegiato, occorre procedere come in sede di redazione del piano di riparto e cioè portando a detrazione dal valore del cespite (o dalla sua stima) le spese dirette di gestione e quelle generali della procedura pro quota. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 124 III co. l. fall. la formazione delle classi potrà dirsi legittima solo qualora si riscontri che l’impiego delle risorse rivenienti dalla liquidazione della massa attiva fallimentare abbia rispettato i criteri generali che presiedono alle operazioni di riparto, ossia: 1) dei creditori muniti di privilegio speciale deve essere previsto il pagamento in misura non inferiore al valore (o al ricavato dalla vendita) del cespite su cui grava il privilegio, al netto delle spese di gestione e di procedura pro quota; 2) dei creditori privilegiati generali deve essere prevista la collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili e primaria su tutti gli altri beni della massa attiva; 3) quanto destinato ai creditori privilegiati deve essere ripartito mediante il pagamento integrale grado per grado; 4) solo quanto sopravanza al pagamento del creditore privilegiato di grado superiore può essere destinato a quello di grado inferiore; 5) solo quanto sopravanza al pagamento dell’intero ceto dei creditori privilegiati può essere destinato al pagamento dei chirografari o della parte del credito dei privilegiati speciali che non ha trovato soddisfazione mediante la liquidazione del bene su cui gravava il privilegio o la garanzia. Il tutto, fatti salvi l’impiego di «nuove finanze», che non è soggetto a questi principi, ed eventuali accordi individuali in deroga. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Nella formazione delle classi, ai fini della verifica del rispetto della regola che non consente l’alterazione delle cause legittime di prelazione, occorre tenere presente anche la normativa concernente la collocazione sussidiaria dei crediti con privilegio mobiliare sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari e la dichiarazione di fallimento comporta in re ipsa la collocazione sussidiaria dei creditori privilegiati. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Non può considerarsi legittimo l’inserimento nella classe dei creditori che siano chirografari sin ab origine di un creditore ipotecario in relazione alla parte del suo credito non soddisfatta nell’ambito della collocazione preferenziale sul ricavato degli immobili ipotecati per effetto del cram down, atteso che non può ritenersi che tali creditori abbiano posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi



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