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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17500 - pubb. 20/06/2017.

Vendita di 'aliud pro alio' e deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi


Cassazione civile, sez. VI, 11 Maggio 2017. Est. De Stefano.

Esecuzione forzata - Vendita forzata - Effetti - Vizi della cosa - Vendita di "aliud pro alio" - Esclusiva deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del relativo termine - Dalla conoscenza del vizio integrante la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto - Onere probatorio gravante sull’opponente


Nella vendita forzata, l’ipotesi del cd. "aliud pro alio" può essere fatta valere, soprattutto da chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, quale è certamente il debitore esecutato, solo nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, ma il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo. (massima ufficiale)

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