Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1752 - pubb. 10/06/2009

Anatocismo, prescrizione dell’azione di ripetizione e nullità della capitalizzazione sostitutiva

Appello L'Aquila, 16 Luglio 2008. Est. Scarselli.


Conto corrente bancario – Apertura di credito – Ripetizione di somme versate in forza di clausola anatocistica nulla – Prescrizione – Decorrenza dalla chiusura del conto.

Conto corrente bancario – Nullità di clausola anatocistica – Applicazione di capitalizzazione annuale – Nullità – Sussistenza.



La prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute da una banca a titolo di interessi su apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto poiché trattasi di un contratto che da luogo ad un unico rapporto giuridico pur articolato in più atti esecutivi e perché solo con la chiusura del conto si chiariscono definitivamente i rapporti di debito e credito tra le parti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La clausola anatocistica viola la norma imperativa di cui all’art. 1283 codice civile non solo in relazione al meccanismo di capitalizzazione degli interessi ma anche alla relativa periodicità, con la conseguenza che, in caso di dichiarazione di nullità della clausola, nessuna capitalizzazione potrà essere applicata, neppure annuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianni Colangelo


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