ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17560 - pubb. 28/06/2017.

Revocatoria di giroconto in presenza di saldo passivo esigibile


Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2016, n. 512. Est. Nappi.

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Compensazione tra i saldi di più conti o rapporti - Presupposti - Esigibilità dei saldi - Giroconto da un conto con saldo attivo ad un altro con saldo passivo esigibile - Pagamento revocabile - Esclusione - Fondamento


La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 c.c., presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti. Ne deriva che, in caso di giroconto da un rapporto con saldo attivo e, come tale, immediatamente disponibile per il cliente (salvo patto contrario ex art. 1852 c.c.), ad uno ancora aperto ma con saldo passivo già esigibile per la banca, l'estinzione di tale debito non consegue ad un pagamento revocabile ai sensi dell'art. 67 l.fall. ma alla compensazione, ammessa dall'art. 56 l.fall., tra il credito della banca verso il cliente poi fallito ed il debito della stessa banca nei confronti di quest'ultimo. (massima ufficiale)

Il testo integrale