Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17597 - pubb. 04/07/2017

Istituto di credito fondiario, assegnazione della somma ricavata e insinuazione al passivo

Tribunale Pesaro, 08 Giugno 2017. Est. Storti.


Fallimento – Immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario – Procedura individuale di espropriazione immobiliare – Assegnazione somme in favore dell'istituto di credito fondiario – Ammissibilità – Insinuazione al passivo – Necessità

Fallimento – Immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario – Procedura individuale di espropriazione immobiliare – Assegnazione somme in favore dell'istituto di credito fondiario – Graduazione dei crediti conseguente alla ammissione allo stato passivo – Criteri



L'art. 41 secondo comma del d. l.vo n.385/1993, nel consentire all’istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito configura un privilegio di carattere meramente processuale che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebite e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore.

Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 l. fall., e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

La graduazione dei crediti concorsuali, tra i quali rientra anche quello del creditore fondiario, può e deve avvenire naturalmente solo all’interno della procedura concorsuale, in sede di ripartizione dell’attivo. Ai fini della graduazione dei crediti si dovrà logicamente tenere conto anche delle spese sostenute dalla procedura concorsuale in relazione all’immobile ipotecato; in particolare – come insegna la Suprema Corte – sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale andranno collocate in prededuzione e quindi anteposte al credito fondiario non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato (nella specie, per esempio, IMU), ma anche una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l’attività svolta nell’interesse generale e quella esercitata nell’interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all’accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un’esatta valutazione dell’incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell’utilità di tali spese per il creditore garantito (in questo senso, Cass. Civ. b.11500/2010). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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