Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17611 - pubb. 06/07/2017

Esdebitazione: la condizione di soddisfacimento almeno parziale dei creditori

Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017, n. 9917. Est. Nappi.


Fallimento - Esdebitazione - Condizione di soddisfacimento almeno parziale dei creditori 



In tema di procedimento di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall’art. 142 comma 2 L. fall. deve ritenersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. (Barnaby Dosi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Barnaby Dosi


Il testo integrale


 


Testo Integrale