Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17622 - pubb. 07/07/2017

Liquidazione coatta amministrativa e improcedibilità della domanda azionata in sede ordinaria

Cassazione civile, sez. III, 20 Marzo 2017, n. 7037. Est. Scarano.


Liquidazione coatta amministrativa - Improcedibilità della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria - Tutela del principio della par condicio creditorum



A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio anche nella fase di cassazione.

Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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