Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17624 - pubb. 07/07/2017

Consentita l’installazione di fioriere ad uso esclusivo sul lastrico solare comune

Cassazione civile, sez. VI, 28 Giugno 2017, n. 16260. Est. Scarpa.


Condominio negli edifici – Uso del bene comune da parte del singolo condomino – Conformazione strutturale del fabbricato – Atto di utilizzazione della cosa comune non consentita – Criteri di valutazione



Il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo condomino, non configura ex se una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, ove, ad esempio, esso trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato. Pertanto, perché le opere realizzate dal singolo condomino sul lastrico solare comune, al servizio esclusivo del proprio appartamento, concretino un atto di utilizzazione della cosa comune non consentita dall'art. 1102 c.c., occorre accertare se la collocazione dei denunciati manufatti abbia comportato una definitiva sottrazione della relativa porzione di bene comune ad ogni possibilità di futura utilizzazione degli altri condomini, con limitazione del piano di calpestio e compromissione della sua funzione di copertura e protezione delle sottostanti unità immobiliari; ovvero se, al contrario, la non significativa portata delle modifiche realizzate e l'adeguatezza dell'intervento abbiano lasciato intatta la destinazione principale del bene. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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