Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1763 - pubb. 19/06/2009

Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell’impresa

Tribunale Milano, 16 Giugno 2009. Est. D'Aquino.


Trust – Riconoscibilità nell’ordinamento italiano – Presupposti – Trust interni – Legge applicabile estranea  all’ordinamento italiano – Riconoscibilità.

Trust con funzione liquidatoria dei creditori dell’impresa – Successiva dichiarazione di fallimento – Causa sopravvenuta di scioglimento – Sussistenza.

Trust liquidatorio dei creditori dell’impresa – Costituzione in presenza dell’insolvenza dell’impresa Contrasto con norme imperative dell’ordinamento italiano – Nullità – Sussistenza.

Trust liquidatorio dei creditori dell'impresa - Ammissibilità - Contrasto con la disciplina dei patrimoni separati di cui agli artt. 2447-bis e seguenti c.c.



In virtù della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all’interno dell'ordinamento italiano non solo i trust internazionali – che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) – ma anche i trust interni, cioè i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persone del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Nel caso di trust liquidatorio istituito a tutela della massa dei creditori quando la società disponente non era insolvente, la successiva dichiarazione di fallimento di quest’ultima si configura come causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo del trust, analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è incompatibile con la dichiarazione di fallimento. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Nel caso di trust liquidatorio istituito a tutela dei creditori nel momento in cui l'impresa disponente era già insolvente, il relativo atto istitutivo deve ritenersi radicalmente nullo ab origine in quanto diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale in violazione degli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

In linea di principio, non può ritenersi incompatibile con la disciplina concorsuale, e quindi abusivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja, un trust liquidatorio che persegua per conto del disponente in bonis finalità di tutela dei creditori, istituiti beneficiari del trust, qualora il conferimento di detti beni ne assicurasse la migliore utilizzazione ed a condizione che ciò non costituisca elusione della disciplina societaria in materia di patrimoni separati di cui agli articoli 2447-bis e seguenti c.c., ipotesi, questa, nella quale sarebbe applicabile l'art. 13 della citata convenzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo



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