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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17641 - pubb. 30/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Settembre 2003. Est. Celentano.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Partecipazione dei creditori tardivi - Salvezza dei diritti di prelazione - Conseguenze - Recupero, per il creditore privilegiato, della quota già distribuita in precedente riparto - Immediatezza del recupero - Necessità


In tema di riparto fallimentare, i creditori tardivamente insinuati al passivo conservano le loro ragioni di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire, come risulta dall'inciso "salvi i diritti di prelazione" che figura al primo comma dell'art. 112 legge fallim., e tale salvezza è da intendersi - anche in analogia con il disposto degli artt. 528, ult. comma, e 566 cod. proc. civ. - nel senso della immediatezza (nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione) del recupero e del ristabilimento della condizione di parità con gli altri creditori privilegiati nello stesso grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il decreto del giudice delegato che dichiarava esecutivo il primo piano di riparto parziale successivo all'ammissione di un creditore privilegiato rinviando, per quest'ultimo, al riparto finale il recupero della quota già distribuita in un riparto parziale precedente all'ammissione). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -

Dott. PLETENDA Donato - Consigliere -

Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -

Dott. PICCININI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INPS, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocato LUIGI CANTARINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati VINCENZO MORIELLI, ROBERTO AIME, PATRIZIA TADRIS, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

RAGGI GIUSEPPE, ALABASTRI ANGELO, BAINI DERIS PAOLO, BARBATI GIANCARLO, BOSSI ESTERINA, BARBONI GIUSEPPE PAOLO, BENINI LUIGI, BIGNAMI LUIGI GIUSEPPE, BROGGINI GIUSEPPE, CAMPARI ROSELDA, CASULLI MATTEO, DIONE RICCARDO, GERENZANI GIORGIO GIUSEPPE, GINELLI LUIGI, IORIO FRANCO, LIVRAGNI VINCENZO, LUCINI VINCENZO, LUPPI MARISA, MANGHISI GIUSEPPINA, MANTOVANI ANGELO, MAZZUCCI GIOVANNI, MILANI GIAN PIERO, NEGRI FRANCO, PERINI ROMANO, PONTE AUGUSTO, REGORDA GIOVANNI, SCALMANI SILVIO, SERVEGNINI ANTONIO, TENTORI VIRGINIO, TOSONI GIUSEPPE, ZANINI ERMANNO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE LODI; MARCOBELLI ROBERTO NELLA QUALITÀ DI CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA S.R.L. S.I.C.C., INPDAI;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n^. 17142/00 proposto da:

ALABASTRI ANGELO, BAINI DERIS PAOLO, BARBONI GIUSEPPE PAOLO nella qualità di erede di Barboni Daniele, BENINI LUIGI, BIGNAMI LUIGI GIUSEPPE, BROGGINI GIUSEPPE, CAMPARI ROSELDA, CASULLI MATTEO, COMMI S SARI GIOVANNA nella qualità di erede di Ginelli Luigi, IORIO FRANCO, LIVRAGHI VINCENZO, LUCINI GIUSEPPE, LUPPI MARISA, MANGHISI GIUSEPPINA, MAZZUCCI GIOVANNI, MILANI GIAN PIERO, PERINI ROMANO, PONTE AUGUSTO, REGORDA ANDREA, REGORDA FABRIZIO, REGORDA GIUSEPPE nella qualità di eredi di Regorda Giovanni, SCALMANI SILVIO, TOSONI GIUSEPPE, ZANINI SABRINA nella qualità di erede di Zanini Ermanno, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMILIA 81, presso l'avvocato LUIGI SARACENI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO BONIFATI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

INPDAI, FALLIMENTO S.I.C.C. SRL, INPS;

- intimati -

avverso il decreto del Tribunale di LODI, depositato il 27/04/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso principale con assorbimento del 1^ motivo; rigetto del ricorso incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati reclami, proposti ai sensi dell'art. 26 l. f. in data 5 e 8.2.2000, Giuseppe Raggi, Angelo Alabastri ed altri creditori del fallimento della S.r.l. SICC. impugnarono il decreto datato 31.12.1999 con il quale il giudice delegato aveva approvato il progetto di ripartizione predisposto dal curatore il 26.05.1999. I reclamanti prospettarono:

l'erroneità del decreto del G.D. nella parte in cui, per aver ritenuto non colpevole il ritardo nella insinuazione tardiva dei crediti, da parte degli enti previdenziali Inps ed Inpdai, aveva conseguentemente disposto l'assegnazione a tali creditori, tardivamente insinuatisi al passivo ed ammessi per i loro crediti derivanti dall'anticipazione del T.f.r. con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre che delle percentuali attribuite con il riparto in questione (il secondo) anche delle quote corrispondenti ai precedenti riparti;

il diritto al soddisfacimento integrale dei loro crediti privilegiati ex art. 2751 bis e 2776 c.c. con priorità rispetto a quelli degli altri creditori, insinuatisi tardivamente ed aventi il medesimo privilegio; nel caso di specie, i due suddetti enti previdenziali per il credito derivante dall'anticipazione del t.f.r. avvenuta ai sensi della legge n. 297 del 1992. Su tali punti, il tribunale considerò quanto segue:

a) se pur rispondeva al disposto dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che nelle procedure concorsuali che traevano origine direttamente da una sentenza dichiarativa di fallimento gli enti previdenziali potevano erogare il T.f.r. e le ultime tre mensilità di retribuzione soltanto dopo il definitivo accertamento, nello stato passivo dichiarato esecutivo, sull'entità dei rispettivi crediti, onde l'insinuazione al passivo dei medesimi Enti non poteva essere che tardiva, nel caso di specie, mentre il fallimento della Soc. SICC era stato dichiarato a seguito della risoluzione del concordato preventivo, le anticipazioni del t.f.r. erano state erogate dal Fondo di Garanzia nel corso di tale procedura di concordato (negli anni dal 1985 al 1988), sicché i suddetti Enti previdenziali ben avrebbe potuto avanzare l'istanza di ammissione al passivo subito dopo la dichiarazione di fallimento, senza attendere la formazione dello stato passivo e la formulazione del secondo piano di riparto. Con la conseguenza che il ritardo di tali creditori nella insinuazione non poteva essere giudicato incolpevole e che gli enti stessi "potevano partecipare soltanto alla seconda ripartizione in proporzione del loro credito, come previsto dall'art. 112 prima parte della l.f.".

Per di più, osservò ancora il tribunale, "la non colpevolezza nel ritardo da parte degli Enti di previdenza era stata affermata dal g.d. senza che fosse stata avanzata domanda di parte ed al di fuori della sede contenziosa ordinaria prevista dall'art. 101 l.f., laddove lo stesso giudice avrebbe dovuto pronunziare con sentenza, al termine di un giudizio di cognizione ordinaria e nel contraddittorio delle parti".

b) la pretesa ulteriore del creditori reclamanti non aveva fondamento, atteso che sulla base dei precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla questione - sono richiamate le pronunce di questa Corte n. 7933 del 1995, n. 5036 del 1989 e n. 5606 del 1994 - "non v'era dubbio che il Fondo di garanzia, una volta che, nelle ipotesi e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, avesse corrisposto il t.f.r. in sostituzione del datore di lavoro divenuto insolvente, assumeva la medesima posizione giuridica dei creditore destinatario del pagamento, con tutti i diritti e le azioni spettanti a quest'ultimo per effetto della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., espressamente estesa dall'art. 2 comma settimo della citata legge n. 297/82 al privilegio ... sul patrimonio deldatore di lavoro, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c. per le somme da esso pagate".

Dunque, concludeva sul punto il tribunale, doveva ritenersi che "la surrogazione ex lege del Fondo al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. comportava che il credito del Fondo e gli eventuali crediti di natura retributiva dei lavoratori già dipendenti dell'imprenditore fallito fossero collocati nella medesima posizione e nello stesso grado di privilegio - in forza del coordinato disposto degli artt. 2751 bis, 1203 c.c. e 2 della legge n. 297/82 - nel passivo del fallimento del datore di lavoro/ essendo previsti al n. 1 dell'art. 2751 bis senza alcuna graduazione o ordine di precedenza tanto i crediti per le eventuali retribuzioni dovute quanto quelli relativi ad indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro".

La considerazione finale del tribunale fu nel senso che "il progetto di riparto sarà modificato prevedendo l'assegnazione all'Inps e all'Inpdai della stessa percentuale di credito attribuita agli altri creditori. L'eventuale recupero di quanto erogato in sede di primo riparto potrà avvenire in sede di riparto finale, qualora vi siano residue disponibilità".

Nel dispositivo del decreto ora impugnato il tribunale statuì che "il progetto di ripartizione del 26.05.1999 sia modificato prevedendo a) l'erogazione in favore dell'Inps e dell'Inpdai della stessa percentuale di credito attribuita agli altri creditori". Avverso tale decreto l'Istituto della Previdenza Sociale ha proposto ricorso per Cassazione.

Resistono con controricorso i creditori indicati in epigrafe, e propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza 19.09.2002 questa Corte ha disposto che il controricorso fosse notificato anche all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Azienda (Inpdai). Alla notificazione suddetta i ricorrenti incidentali hanno provveduto ritualmente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È disposta, preliminarmente, la riunione dei due ricorsi, secondo il disposto dell'art. 335 c.p.c.. Va inoltre precisato, in limine, che la notificazione del controricorso all'Inpdai è stata disposta soltanto ai fini di ristabilire il litisconsorzio processuale, fermi in ogni caso di effetti della mancata impugnazione da parte del suddetto Ente del decreto emesso dal tribunale.

Il ricorso principale.

Con due motivi, l'Inps denuncia:

1 - la violazione degli artt. 101, 111 e 112 della l.f.. Deduce a) che, alla stregua del principio giuridico di "unicità del procedimento concorsuale, sia nella fase del rimedio concordatario, sia nella fase eventuale del successivo fallimento", nessun ritardo, men che mai colpevole, c'era stato nella insinuazione al passivo del proprio credito, atteso che esso Istituto aveva azionato il credito stesso ancor prima della dichiarazione di fallimento, comunicandolo mediante atto stragiudiziale nella procedura di concordato preventivo. E ancora, b) che al tribunale era nota la natura privilegiata del proprio credito, ex art. 2751 bis c.c., e tuttavia lo stesso tribunale non aveva considerato che l'inciso "salvi i diritti di prelazione" contenuto nella parte finale del primo periodo dell'art. 112 l.f. escludeva la sanzione comminata dalla stessa norma per i creditori tardivi con l'effetto di salvaguardia del privilegio per i tali crediti, onde, secondo il significato del suddetto inciso, esso Istituto non avrebbe potuto perdere la percentuale già distribuita.

2 - Contraddittorietà e illogicità della motivazione su punto decisivo.

Il ricorrente individua il vizio denunciato in ciò che il tribunale "da un lato aveva correttamente ribadito l'inesistenza di particolari preferenze per i crediti dei lavoratori, muniti del medesimo privilegio dal quale era assistito il credito del Fondo di garanzia, d'altro lato avevano poi, in fatto, negato il principio medesimo con il privare esso Istituto della possibilità di attingere alle quote di pertinenza conseguenti ai precedenti riparti dell'attivo fallimentare, con l'effetto finale che al Fondo finivano per essere corrisposte somme inferiori a quelle spettanti".

Ora, preliminarmente ritenuta irrilevante ogni questione circa la "colpevolezza" o non della tardività dell'istanza di ammissione al passivo - l'Inps è, infatti, creditore privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., mentre la sanzione e il pregiudizio che, secondo la norma, derivano dalla tardività nella proposizione della istanza di ammissione al passivo riguardano esclusivamente i creditori chirografari (v. Cass. n. 2186 del 1991 nella motivazione) - i motivi del ricorso, congiuntamente disaminati, sono fondati nella parte in cui, con riferimento alla richiamata norma dell'art. 112 l.f. e in particolare all'inciso salvi i diritti di prelazione, censurano il decreto impugnato per l'effetto che dalle sue statuizione discende, impeditivo del recupero nella ripartizione immediatamente successiva alla ammissione del credito dell'Inps delle quote che ad esso sarebbero spettate nella precedente ripartizione. I creditori privilegiati, infatti, conservano le loro ragioni di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire in occasione, appunto, del primo riparto successivo alla loro ammissione. E dunque, la statuizione del tribunale, che ha rinviato al riparto finale subordinatamente all'esistenza (in quel tempo) di residue disponibilità, il recupero della quota già distribuita nel precedente riparto, risulta, rispetto alla corretta interpretazione della norma, effettivamente lesiva della salvezza dei diritti di prelazione spettanti all'Inps, che la norma stessa ha voluto in ogni caso assicurare e garantire.

Salvezza dei diritti di prelazione è da intendersi, infatti, anche in analogia con il disposto degli artt. 528 ult. comma e 566 c.p.c., nel senso della immediatezza (nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione) del recupero e del ristabilimento della condizione di parità con gli altri creditori privilegiati nello stesso grado.

Accolto cosi il ricorso principale, il decreto del tribunale va cassato con rinvio. Nella nuova decisione sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato, il tribunale si atterrà ai principi di diritto dinanzi ricordati.

Deve essere disaminato il ricorso incidentale condizionato ("per l'ipotesi di accoglimento totale o parziale del ricorso principale") con il quale, sulla base di un unico motivo, è stata denunciata la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., in relazione agli artt. 1193 c.c. e 2 della legge 29.05.1982 n. 297 - violazione dei canoni ermeneutici secondo la Costituzione" e sostenuta, con argomentazioni critiche anche della sentenza n. 7933 del 1996 di questa Corte, cui il tribunale si è dichiaratamente uniformato, la "necessità della liquidazione prioritaria degli altri crediti retributivi dei lavoratori beneficiari dell'anticipazione del t.f.r., rispetto a quelli dell'Inps e dell'Inpdai quali gestori del Fondo di garanzia, che sussisterebbe persino nell'ipotesi di insinuazione tempestiva degli enti previdenziali. Tale ricorso ripropone le questioni già sottoposte al tribunale e da questo risolte correttamente, anche con il richiamo della pronuncia di questa Corte n. 7933 del 1995 (integralmente riportata nel corpo del decreto), che i ricorrenti incidentali dichiarano di "non condividere" ma dalla quale non v'e ragione - ne' gli stessi ricorrenti ne prospettano di nuove - di discostarsi. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa l'impugnato decreto in relazione al ricorso principale e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al tribunale di Lodi in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 2 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2003