Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17674 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Campobasso, 03 Novembre 2016. .


Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Vizi del procedimento endoconcorsuale prodromico alla formazione e manifestazione della volontà negoziale degli organi di gestione delle procedure concorsuali – Nullità o l’inefficacia del negozio – Esclusione – Annullabilità del negozio – Azione di annullamento – Legittimazione



I vizi del procedimento endoconcorsuale prodromico alla formazione e manifestazione della volontà negoziale degli organi di gestione delle procedure concorsuali non determinano la nullità o l’inefficacia del negozio concluso in assenza delle autorizzazioni o dei pareri richiesti dalla legge, ma determinano unicamente l’annullabilità del negozio medesimo, che può essere fatta valere soltanto dal curatore fallimentare o dal liquidatore del concordato.

Il singolo creditore e, più in generale, ogni altro soggetto portatore di un interesse coinvolto nel procedimento diretto al compimento dell’atto viziato non sono legittimati ad esperire l’azione di annullamento, ma possono proporre reclamo endoconcorsuale avverso l’atto viziato affinché, accertata in sede concorsuale l’esistenza del vizio, l’organo di gestione della procedura si attivi per rimuovere il negozio esercitando all’uopo l’azione di annullamento, resa doverosa dall’accoglimento del reclamo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)