Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17733 - pubb. 21/07/2017

Domanda di ammissione al passivo in base a titolo di credito e deposito del titolo in originale

Cassazione civile, sez. I, 09 Novembre 2016, n. 22847. Pres., est. Nappi.


Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Titolo di credito - Domanda di ammissione al passivo - Portatore del titolo - Esercizio dell'azione causale - Deposito del titolo in originale - Necessità - Omesso deposito - Conseguenze - Ammissione al passivo con riserva



In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 e dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, e, in mancanza, il credito verso il traente fallito deve essere ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso. (massima ufficiale)


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