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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17746 - pubb. 25/07/2017.

Nomina di amministratore della cosa comune al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione


Cassazione civile, sez. VI, 22 Giugno 2017. Est. Scarpa.

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Giudiziaria - Decreto ex art. 1105, comma 4, c.c. - Natura - Provvedimento di volontaria giurisdizione - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie


Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, c.c., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione, ha natura di atto di giurisdizione volontaria, perciò privo di carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c. e, conseguentemente, non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava l'irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di reclamo innanzi alla corte di appello, in virtù delle concrete modalità di notifica dell'atto introduttivo di detta fase processuale). (massima ufficiale)

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