Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17752 - pubb. 26/07/2017

Esenzione da revocatoria per gli immobili da costruire

Cassazione civile, sez. VI, 18 Febbraio 2016, n. 3237. Est. Genovese.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione di cui all'art. 10 d.lgs. n. 122 del 2005 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fattispecie riguardante immobile in corso di ristrutturazione



L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005, riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto inapplicabile l'esenzione in un'ipotesi in cui, peraltro, gli immobili non erano stati costruiti "ex novo", ma solo oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo in forza di apposita concessione edilizia). (massima ufficiale)


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