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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17786 - pubb. 01/08/2017.

Tassi BOT in caso di equivoca determinazione degli interessi, mancata indicazione della modalità di restituzione del capitale, omessa indicazione del TAEG


Tribunale di Pescara, 18 Luglio 2017. Est. Sabrina De Simone.

Contratto di mutuo – Ambiguità della clausola disciplinante gli interessi, mancata indicazione della modalità di restituzione del capitale, omessa indicazione in contratto del TAEG – Conseguente applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB (quesiti al CTU)


A mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, va verificata l’idoneità della locuzione contrattuale “Euribor 6 mesi lettera diviso 365” ad individuare, ex ante e senza incertezza, l’esatto ed univoco tasso degli interessi da applicare al contratto di mutuo; nel caso che il tasso convenzionale risulti incerto, ai sensi dell’art. 117 TUB il CTU deve rideterminare le rate del mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT, nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per tempo sulle eccedenze interessi versate per ciascuna rata, rideterminando l’esatto dare-avere tra le parti alla data della domanda giudiziale.

Qualora in contratto non sia specificato come debba essere restituito il capitale mutuato, va verificato a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio se, dalla formulazione degli articoli di cui al contratto, sia ex ante possibile la applicazione contemporanea  di più piani di rimborso e, in tal caso, se a ciascuno di essi  possa  conseguire una diversa quantificazione in punto di interessi; nel caso che siano accertate positivamente tali possibilità, ai sensi dell’art. 117 TUB il CTU deve rideterminare le rate del mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT, nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per tempo sulle eccedenze interessi versate per ciascuna rata, rideterminando l’esatto dare-avere tra le parti alla data della domanda giudiziale.

Qualora accerti l’omessa indicazione nel contratto del TAEG, ai sensi dell’art. 117 TUB il CTU deve rideterminare le rate del mutuo applicando in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT, nella misura pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata, oltre interessi legali tempo per tempo sulle eccedenze versate per ciascuna rata, rideterminando l’esatto dare-avere tra le parti alla data della domanda giudiziale. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone


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