Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17807 - pubb. 04/08/2017

Liquidazione del compenso al difensore della curatela

Cassazione civile, sez. I, 04 Marzo 2016, n. 4269. Est. Terrusi.


Fallimento - Organi preposti - Giudice delegato - Provvedimenti -  Difensore della curatela - Liquidazione del compenso - Possibilità di tener conto di quanto al fallimento liquidato nel giudizio in cui è stato patrocinato da quel difensore - Condizioni



La liquidazione del compenso spettante al difensore che abbia patrocinato la curatela in un giudizio, effettuata dal giudice delegato ex art. 25 l.fall., può essere inferiore a quanto corrispondentemente disposto, in favore della curatela, con la sentenza conclusiva di quel giudizio, allorché la stessa non sia ancora passata in giudicato, ma, ove la sua definitiva decisione determini l'importo delle spese processuali dovute alla curatela medesima in misura superiore a quella liquidata al professionista in sede fallimentare, ricevendo "in parte qua" fruttuosa esecuzione, quest'ultimo può invocare tale decisione come titolo per ottenere l'eventuale maggior somma che gli compete per l'opera prestata e che, se incamerata dal cliente, ne determinerebbe un'ingiusta locupletazione. (massima ufficiale)


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