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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17845 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 1987. Est. Tilocca.

Fallimento - Formazione dello stato passivo - Ammissione con riserva - Crediti erariali opposti davanti alle commissioni tributarie - Ammissione con riserva - Partecipazione al riparto finale - Potere dello esattore - Provvedimento di sospensione del processo in pendenza della istanza di ammissione con riserva - Natura di sentenza - Sottoscrizione del solo presidente del collegio - Nullità


A norma dell'art. 45, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 l'ammissione al passivo fallimentare con riserva dei crediti erariali opposti davanti alle commissioni tributarie - essendo tali crediti equiparabili a quelli condizionali indicati dal terzo comma dell'art. 55 della legge fallimentare - conferisce all'esattore i poteri di partecipare al riparto finale sia pure mediante accantonamento, e di conseguire la realizzazione del proprio credito per l'ipotesi che questo sia positivamente accertato in Sede giurisdizionale. Pertanto, il provvedimento di sospensione del processo (in pendenza della detta istanza di ammissione con riserva dei predetti crediti) fino alla definizione del giudizio innanzi alle commissioni tributarie, equivalendo a rigetto della istanza stessa, ha natura di sentenza anche se adottato con la Forma dell'ordinanza, ed è giuridicamente inesistente se sottoscritto dal solo Presidente del collegio. ( Conf 1297/81, mass n 411890, sull'ultima parte; ( Conf 1806/74, mass n 369999, sulla prima parte). (massima ufficiale)