Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17848 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 1982, n. 3949. Est. Santosuosso.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione parziale - Accantonamenti - Fissazione - Riaccantonamenti maggiori di quelli obbligatori - Ammissibilità - Criteri



In Sede di ripartizione parziale dell'attivo, l'art. 113 della legge fallimentare, nel fissare gli accantonamenti ai quali il giudice delegato è tenuto, non esclude che il giudice medesimo possa disporre accantonamenti maggiori, in relazione a criteri prudenziali in vista del successivo evolversi della procedura, e, quindi, anche con riguardo a crediti non ancora ammessi, ma la cui incidenza futura a carico della massa si presenti in termini di elevata probabilità (nella specie, crediti tributari per plusvalenze realizzate nel corso della liquidazione concorsuale). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato