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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17858 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Napoli, 26 Luglio 2017. .

Accordi di ristrutturazione del debito – Omologazione – Deposito al Registro imprese della determina degli amministratori – Non necessità – Applicazione analogica dell'art. 152 l. fall. – Illegittimità


Agli accordi di ristrutturazione del debito non è applicabile, in via analogica, l'onere di deposito ed iscrizione al registro delle imprese della deliberazione degli amministratori, previsto dall'art. 152, ultimo comma,  l.fall. per il concordato fallimentare, non sussistendo alcun vuoto normativo e trattandosi, peraltro, di istituti aventi caratteristiche non assimilabili.