.
Appello di Napoli, 26 Luglio 2017. .
Accordi di ristrutturazione del debito – Omologazione – Deposito al Registro imprese della determina degli amministratori – Non necessità – Applicazione analogica dell'art. 152 l. fall. – Illegittimità
Agli accordi di ristrutturazione del debito non è applicabile, in via analogica, l'onere di deposito ed iscrizione al registro delle imprese della deliberazione degli amministratori, previsto dall'art. 152, ultimo comma, l.fall. per il concordato fallimentare, non sussistendo alcun vuoto normativo e trattandosi, peraltro, di istituti aventi caratteristiche non assimilabili.