Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17875 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 27 Luglio 2017. .


Tutela cautelare – Controversia sulla proprietà e/o sul possesso e/o sulla detenzione di azienda – Azienda in attività – Sequestro giudiziario – Ammissibilità – Cautela atipica sussidiaria – Inammissibilità



Nel caso di perduranza dell’attività produttiva, qualora si controverta sulla fondatezza della pretesa di restituzione dell’azienda affittata, il bilanciamento degli interessi in gioco va concretamente realizzato con la temporanea attribuzione della gestione a soggetto differente dall’attuale del quale si denuncia l’inadeguatezza, attraverso la cautela tipica ex art. 670 c.p.c.; nella sussistenza delle suddette condizioni, il soggetto investito della temporanea gestione può curare la relativa conduzione produttiva in osservanza delle direttive eventualmente dettate ed in attesa della pronuncia sul merito. Viceversa solo nel caso in cui l’attività aziendale non sia in atto da parte dell’affittuaria, non si pone la necessità del governo aziendale temporaneo attuato attraverso il sequestro giudiziario, funzionale a preservarne l’avviamento e conservarne la produttività al fine di garantirne all’avente diritto, all’esito del giudizio di merito, la fattuale disponibilità (a titolo di possesso, quale affittante, ovvero di detenzione, se affittuario) in condizioni di ordinaria efficienza, e può, quindi, trovare ingresso la tutela atipica ex art. 700 c.p.c., previo il necessario riscontro del pertinente fumus della pretesa restitutoria, nonché dell’urgenza di provvedere. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)