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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17887 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 25 Luglio 2017. .

Fallimento – Avviso della vendita ai creditori iscritti – Omissione – Conseguenze – Nullità della vendita – Esclusione – Risarcimento del danno – Sospensione della vendita – Esclusione


L’omissione dell’avviso a ciascuno dei creditori iscritti di cui all’art. 107, comma 3, l.fall. della vendita di beni immobili e degli altri beni iscritti nei pubblici registri costituisce violazione di un obbligo imposto dalla legge e concreta dunque un illecito extracontrattuale che non comporta nullità insanabile della vendita, ma la responsabilità del curatore ex art. 2043 c.c. per le conseguenze dannose subite dai citati creditori a causa dell’omissione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione della vendita proposta dal creditore non avvisato ed accolto invece la richiesta del medesimo di accesso alla documentazione concernente le vendite dei beni ipotecati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)