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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17889 - pubb. 07/09/2017.

Natura cautelare della sospensione dei contratti pendenti e autorizzazione inaudita altera parte


Tribunale di Rovigo, 09 Agosto 2017. Pres., est. Martinelli.

Concordato preventivo – Sospensione dei contratti pendenti – Concordato con riserva – Natura cautelare della sospensione – Autorizzazione inaudita altera parte


In tema di contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall., la compatibilità sistematica della sospensione di detti contratti con lo scioglimento, tramite l’autorizzazione giudiziale all’esercizio del diritto potestativo riconosciuto all’imprenditore, va ricondotta alla natura cautelare del primo istituto rispetto al secondo, così che la sospensione trova la sua sede naturale nella c.d. fase in bianco, ove l’imprenditore deve valutare la compatibilità e funzionalità del contratto rispetto all’obiettivo perseguito dal piano, impedendo la maturazione di costi in prededuzione.

Pertanto, se l’autorizzazione allo scioglimento resta preclusa durante la fase cd. di concordato preventivo in bianco, a causa dell’impossibilità per il tribunale di effettuare il vaglio di compatibilità e funzionalità rispetto al piano (né sarebbe sufficiente una anticipata disclosure data la non vincolatività dei propositi), al contrario, la sospensione non può che essere vista come il necessario baluardo a tutela delle ragioni dell’imprenditore, con la conseguenza che la richiamata natura cautelare dell’istituto giustifica il richiamo all’art. 669-sexies c.p.c. e dunque la possibilità di emissione del provvedimento inaudita altera parte nei limiti in cui non solo l’instaurazione del contraddittorio, ma anche solo il decorso del termine fino all’udienza, possano recare grave pregiudizio alle ragioni dell’imprenditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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