Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17902 - pubb. 08/09/2017

Inadempimento e risoluzione del concordato preventivo con cessione di beni ex art. 186 l.f.

Appello Venezia, 24 Maggio 2017. Est. Rita Rigoni.


Risoluzione del concordato preventivo con cessione di beni ex art. 186 L.F. – Decorso del termine annuale per l’azione di risoluzione – Importanza dell’inadempimento; valutazione secondo i principi elaborati in materia contrattuale ex art. 1455 c.c.



L’art. 186 l.fall. prevede che il concordato non si possa risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza, concetto che richiama la rilevanza dell'inadempimento richiesto dall'art. 1455 c.c per la risoluzione contrattuale. Di talché, ai fini di individuare quando si è in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, occorre far riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia contrattuale, salva la precisazione che, nel caso di concordato, l'inadempimento deve essere valutato nella complessità e non con riguardo alla posizione dei singoli creditori. La valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, dunque, “viene operata…attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale” (Cass. n. 7083 del 28/03/2006; Cass. n. 22346 del 22/10/2014). Nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione (Cass. n. 4398 del 04/03/2015).
Pertanto, in ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, laddove i risultati satisfattori non siano assicurati, ma solo prospettati, va comunque valutata l’incidenza oggettiva dello scostamento, la quale può indubbiamente ritenersi rilevante e tale da configurare un grave inadempimento nell’ipotesi in cui le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti siano risultate o risultino insufficienti a soddisfare una frazione non simbolica dei creditori chirografari ed integralmente (se ciò è previsto nel piano) i privilegiati. E ciò a maggior ragione qualora il termine fissato nella proposta per l’adempimento del piano sia decorso e la prosecuzione del concordato fondatamente non sembri offrire migliori prospettive di soddisfazione per i creditori rispetto al momento in cui ne viene chiesta la risoluzione. (Matteo Ladogana) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Matteo Ladogana


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