Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17935 - pubb. 14/09/2017

Imposta di registro sulla sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 07 Luglio 2017, n. 16814. Est. Liana Maria Teresa Zoso.


Imposta di registro - Azione revocatoria fallimentare - Imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento



In tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) - e non al pagamento della misura fissa prevista dalla successiva lett. e) del medesimo articolo (prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto) - perché tale sentenza possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, tenuto conto che non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato, il quale resta infatti in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva, e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti. (massima ufficiale)


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