Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1794 - pubb. 27/07/2009
Ricusazione del CTU per gravi ragioni di convenienza
Tribunale Mondovì, 15 Luglio 2009. Est. Demarchi.
Processo civile – Ricusazione del consulente tecnico d’ufficio – Gravi ragioni di convenienza – Istanza ad iniziativa delle parti – Inammissibilità.
Le parti non possono ricusare il consulente tecnico d’ufficio per i motivi di cui all’art. 51, ult. comma, codice procedura civile, posto che l’astensione per gravi ragioni di convenienza può essere azionata solo dal soggetto che ritiene di astenersi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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