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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17943 - pubb. 15/09/2017.

Patrimonio del socio e decorso del termine per l'esercizio della revocatoria dall'apertura del concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2016, n. 5924. Est. Ferro.

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Società di persone - Ammissione a concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento della medesima e dei soci illimitatamente responsabili - Azione revocatoria degli atti depauperativi del patrimonio del socio - Esercizio - Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Fondamento


Anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso di ammissione di una società di persone al concordato preventivo seguita dalla dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art.147 l. fall., il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria degli atti aventi natura depauperativa, indicati dall'art. 67 l. fall. e posti in essere dal socio o da terzi sul patrimonio di quest'ultimo, decorre dal decreto di ammissione della società al concordato preventivo e non dalla data della sentenza di fallimento del socio. Invero, ai fini della dichiarazione di fallimento e dell'istituto della revocatoria assume rilievo unicamente lo stato d'insolvenza della società, atteso il carattere meramente consequenziale e dipendente dal fallimento della società del fallimento personale del socio, dovendosi peraltro escludere qualsiasi "vulnus" all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura concorsuale i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa. (massima ufficiale)

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