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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17946 - pubb. 15/09/2017.

Obblighi informativi dell’intermediario: sottoscrizione della documentazione ed effettiva attività di informazione


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 12 Luglio 2017. Est. Caputo.

Responsabilità di Poste Italiane quale intermediario finanziario per aver collocato un prodotto finanziario non adeguato alla propensione all’investimento del cliente – Sussistenza

Rilevanza della consegna di documentazione informativa ai fini dell’esonero da responsabilità – Esclusione


Non è sufficiente, per ritenere assolti gli obblighi informativi che gravano sull’intermediario finanziario, aver fornito e fatto sottoscrivere al cliente con propensione al rischio medio-bassa una serie di documenti, pur in osservanza delle disposizioni del T.U.F., qualora a ciò non si accompagni un’effettiva attività di informazione del cliente tesa a consentirne la formazione di una volontà pienamente consapevole, che tenga conto, in particolare, della concreta propensione al rischio desumibile anche da investimenti pregressi. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)

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