Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1796 - pubb. 29/07/2009

Concordato preventivo e legittimazione passiva dei commissari

Tribunale Pordenone, 22 Ottobre 2008. Est. Petrucco Toffolo.


Concordato preventivo – Poteri del commissario giudiziale e del liquidatore – Legittimazione a stare in giudizio per la società – Esclusione – Limiti.



La procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione. Per effetto di tale sentenza viene, infatti, meno il potere di gestione del commissario, mentre quello del liquidatore, basandosi sul mandato ricevuto, è limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, fra le quali certamente non può essere compresa quella concernente il riconoscimento di un compenso per incarico professionale conferito dalla società debitrice con iniziativa estranea alla procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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