Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17977 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Avellino, 29 Maggio 2017. .


Estinzione del giudizio introdotto con azione revocatoria fallimentare dopo l’omologa del concordato fallimentare – Riassunzione giudizio estinto – Facoltà curatore – Esclusione – Introduzione nuovo giudizio – Necessità



Nel caso in cui, nonostante la chiusura del fallimento derivante dall’omologa del concordato fallimentare, il giudizio per revocatoria sia proseguito e sia stato dichiarato estinto per inerzia delle parti, il curatore non potrà avvalersi del disposto dell’art. 140 co. 2 l.f. al fine di proseguire il giudizio anteriormente introdotto, ma dovrà intraprendere un nuovo processo chiedendo di avvalersi delle prove in precedenza raccolte come documenti atipici suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice della causa riproposta. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)