Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1799 - pubb. 04/08/2009

Revocatoria ordinaria, società e scientia damni

Cassazione civile, sez. I, 09 Aprile 2009, n. 8735. Est. Didone.


Revocatoria ordinaria (azione pauliana) – Condizioni e presupposti (esistenza del credito, “eventus damni, consilium fraudis et scientia damni”) – Atto compiuto da una società – Conoscenza del pregiudizio – Stato soggettivo dell'amministratore legale rappresentante – Rilevanza – Fondamento.



In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società, il requisito della "scientia damni" va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche. (fonte CED – Corte di Cassazione)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza depositata il 1 aprile 2004, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale è stata accolta la domanda L. Fall., ex art. 66, di revocatoria della compravendita di immobile promossa dal curatore del fallimento della s.r.l. A. B. nei confronti degli acquirenti B. M., B. I. e B. A., accogliendo parzialmente l'appello proposto da questi ultimi soltanto in relazione all'entità dell'indennità di occupazione.

Ha osservato la Corte territoriale (per quanto ancora interessa) che il primo motivo di gravame - con il quale era stata dedotta l'inammissibilità della proposizione di azione revocatoria e di azione di simulazione nello stesso giudizio - non poteva essere accolto in quanto la domanda di revocatoria era stata proposta "in via subordinata e quindi alternativamente alla domanda di simulazione".

Quanto alla prova del consilium fraudis, al rilievo che la lettera inviata da R. B., padre degli acquirenti appellanti, socio e amministratore della società insieme al fratello F., era stata scritta non il 20.9.1992, come ritenuto dalla sentenza di primo grado, bensì nel 1994, quindi successivamente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita in questione, dell'8.11.1993 e alla mancata prova della partecipazione di B. R. alla gestione e contabilità della società e, infine, alla sentenza penale che aveva assolto B. R. dai reati contestati condannando invece F., la Corte di merito ha osservato che, nonostante le rettifiche evidenziate dagli appellanti, sussistevano comunque i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria prevista dalla L. Fall., art. 66. Infatti, l'atto impugnato aveva riguardato la vendita dalla società Impresa A. B. s.r.l. ai tre appellanti, figli dell'amministratore B. R., di un immobile consistente in un villino con ampio giardino sito in *** e, pur essendo stato, il detto atto, stipulato tre anni prima della dichiarazione di fallimento della società, per il medesimo prezzo del precedente acquisto avvenuto nel 1989, quindi non inferiore a esso, e nonostante la sentenza penale avesse accertato la responsabilità di F. B. e non anche di R., il quale, nel 1994 aveva anzi assunto l'iniziativa di adire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2904 c.c., e aveva contestato al fratello il sospetto di gravi irregolarità, tali elementi non apparivano sufficienti a contrastare il fatto che la società, già nel 1993, anche se dal bilancio non risultava in perdita, aveva un saldo debitorio nei confronti della Banca * per quasi due miliardi e di tale circostanza doveva presumersi che le parti contraenti - i due amministratori per la venditrice e gli acquirenti - fossero a conoscenza, posto che anche le due appellanti M. e I., per loro stessa ammissione, svolgevano attività lavorativa presso la società.

Inoltre, l'elemento di maggiore valenza appariva quello relativo al fatto che gli acquirenti, figli del socio e amministratore B. R., non avevano dimostrato di avere acquistato con danaro proprio, ne' la provenienza di tale danaro, essendo in giovane età e uno di essi ancora studente. Talché doveva presumersi che il prezzo fosse stato pagato con danaro della società al fine di sottrarre il bene ai creditori. Contro la sentenza di appello B. M., B. I. e B. A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda deducendo che il nostro ordinamento non consente la proposizione di due domande che si pongano in termini di evidente contraddizione. Il motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta; (Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 2007).

p. 2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla sussistenza del consilium fraudis. Deducono che la Corte di appello ha confermato la sentenza impugnata pur dando atto dell'erronea valutazione della lettera del padre degli appellanti come datata in epoca anteriore alla stipula dell'atto anziché successiva, risalendo effettivamente al 1994, nonché della sopravvenuta sentenza penale di assoluzione. Deducono che sarebbe illogico dare atto, da un lato, che uno dei due amministratori della società (R. B.) aveva contestato al fratello il sospetto di gravi irregolarità relative ai rapporti con la Banca * e dall'altro affermare di doversi presumere che le parti contraenti, i due amministratori (quindi anche R.) e gli acquirenti fossero a conoscenza del saldo debitorio nei confronti della banca.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l'erronea applicazione delle norme sull'azione revocatoria ordinaria. Deducono che erroneamente la sentenza impugnata fa riferimento alla mancata prova da parte degli acquirenti di aver acquistato con denaro proprio e alla mancata prova della provenienza del denaro nonché alla presunzione del pagamento del prezzo con denaro della società. Circostanza, quest'ultima, mai dedotta.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla sussistenza delle condizioni per la revocabilità dell'atto.

Ciò posto, va rilevato che il pur improprio richiamo alla presunzione di pagamento del prezzo con denaro della società (argomento coerente con l'accoglimento dell'azione di simulazione e non con quella revocatoria) non elide la sussistenza di altre presunzioni parimente valorizzate dalla Corte territoriale, come la circostanza che la società, già nel 1993, anche se dal bilancio non risultava in perdita, avesse un saldo debitorio nei confronti della Banca * per quasi due miliardi e la presunzione di conoscenza di tale indebitamento da parte dei contraenti, avendo stipulato l'atto i due amministratori per la venditrice mentre degli acquirenti - tutti figli di uno degli amministratori - due, per loro stessa ammissione, svolgevano attività lavorativa presso la società.

Talché la decisione appare conforme al principio per il quale "in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni", dovendosi, tra l'altro, attribuire rilievo al grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti (Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005 (Rv. 579523).

Peraltro, va evidenziato che la parte alienante, nella concreta fattispecie, era costituita da una società e in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della "scientia darmi", qualora parte sia una società, "va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche" (Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 04/07/2006 (Rv. 591448). Si che la consapevolezza da parte di uno degli amministratori della società del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, nella concreta fattispecie, non è revocabile in dubbio. Quanto al giudicato penale invocato, va ribadito che il giudicato di assoluzione degli amministratori, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., "mentre potrebbe avere effetti preclusivi nei confronti del fallimento che si fosse costituito parte civile contro i propri amministratori, non spiega alcuna efficacia a favore del terzo, rimasto estraneo al processo penale" (Sez. 1^, Sentenza n. 8517 del 27/09/1996).

Da ultimo, va evidenziato che i ricorrenti nulla deducono in ordine alla dannosità dell'atto in relazione al residuo patrimonio della società, in tal senso dovendosi apprezzare come privi del carattere di specificità entrambi i motivi di ricorso anche in considerazione di ciò, che "il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità" (Cass. 2 9.10.1999, n. 12144; Cass. 8.7.1998, n. 6676, Cass. 6.5.1998, n. 4578).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00, a titolo di onorari, Euro 200,00, per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009


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