ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18021 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 25 Agosto 2004. Est. Nappi.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Procedimento relativo - Struttura - Art. 159 cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni - Limiti


Il procedimento di liquidazione delle attività fallimentari si presenta, analogamente al processo esecutivo, strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti preordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo -mediante reclamo ex art. 26 L.F.- solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sè non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con una distinta impugnazione. Ne consegue che la suddivisione del procedimento esecutivo in fasi autonome strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi e la immediata impugnabilità dei singoli provvedimenti con i mezzi specifici e nei termini previsti dalla legge comportano una riduzione dell'operatività dell'art. 159 cod. proc. civ., in virtù del quale la nullità di un atto si estende agli atti successivi che ne siano indipendenti, ma tale norma opera altresì nell'ambito degli atti appartenenti a uno stesso subprocedimento, qual è quello della vendita, che si conclude con il trasferimento del bene espropriato. (massima ufficiale)

Il testo integrale