Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18023 - pubb. 26/09/2017

Contratto di conto corrente sottoscritto dal solo correntista

Tribunale Avellino, 29 Maggio 2017. Est. Russolillo.


Contratti bancari – Requisito della forma scritta – Necessità – Sottoscrizione del contratto da parte solo correntista – Assenza sottoscrizione da parte della banca – Nullità – Esclusione

Azione di ripetizione di indebito per nullità parziale di clausole contrattuali – Conto corrente – Onere prova – Mancanza estratti conto ultradecennali – Conseguenze – Regola del “saldo zero” – Inapplicabilità – Utilizzo del primo estratto conto disponibile recante saldo negativo per il correntista – Ammissibilità



La nullità per difetto di sottoscrizione dei contratti bancari è volta alla tutela del contraente debole, mirando a garantire a quest’ultimo la piena trasparenza delle condizioni economiche e normative del rapporto e dunque la comprensione delle clausole unilateralmente predisposte dall’istituto (c.d. nullità di protezione); ne consegue che la finalità della norma deve intendersi rispettata già con la sola apposizione unilaterale della firma da parte del correntista, il quale non potrà dunque dolersi della mancanza della sottoscrizione anche da parte del c.d. contraente forte, esorbitando una siffatta regola formale dagli scopi di protezione perseguiti dal legislatore. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

Nel caso dei rapporti di conto corrente bancario, spetta al correntista non solo allegare i fatti costitutivi del suo diritto, ma altresì provare l’esistenza delle clausole contrattuali nulle (mediante produzione del contratto che le contiene) e l’esecuzione dei versamenti non dovuti (mediante produzione degli estratti conto recanti le movimentazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale). Quando è il correntista ad agire per la ripetizione dell’indebito, in mancanza di uno o più estratti conto relativi ad una fase iniziale del rapporto risalente ad oltre un decennio dalla data della domanda, non è consentito l’azzeramento del saldo negativo del primo estratto conto disponibile, occorrendo invece tener conto di esso pur se sfavorevole al correntista, non avendo quest’ultimo assolto all’onere della prova su di lui gravante. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)


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