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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18024 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Avellino, 29 Maggio 2017. .

Contratti bancari – Requisito della forma scritta – Necessità – Sottoscrizione del contratto da parte solo correntista – Assenza sottoscrizione da parte della banca – Nullità – Esclusione


La nullità per difetto di sottoscrizione dei contratti bancari è volta alla tutela del contraente debole, mirando a garantire a quest’ultimo la piena trasparenza delle condizioni economiche e normative del rapporto e dunque la comprensione delle clausole unilateralmente predisposte dall’istituto (c.d. nullità di protezione); ne consegue che la finalità della norma deve intendersi rispettata già con la sola apposizione unilaterale della firma da parte del correntista, il quale non potrà dunque dolersi della mancanza della sottoscrizione anche da parte del c.d. contraente forte, esorbitando una siffatta regola formale dagli scopi di protezione perseguiti dal legislatore. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)