Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18029 - pubb. 26/09/2017

Rinuncia alla liquidazione di beni immobili e cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento

Tribunale Catania, 12 Agosto 2017. Est. Lucia De Bernardin.


Fallimento – Rinuncia alla liquidazione di beni immobili – Cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento – Costi a carico della massa – Esclusione



In caso di rinuncia alla liquidazione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento, ex art. 104-ter, comma 8, l.fall., non compete al giudice delegato ordinare la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, con relativi costi a carico della massa, potendo - invece - questa essere disposta, su istanza e con oneri a carico di qualsiasi interessato, giusta consenso espresso dal curatore ex art. 2668 c.c. ovvero, se promossa esecuzione forzata sugli stessi beni derelitti, con decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione. (Marco Spadaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa


Il testo integrale


 


Testo Integrale