Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18039 - pubb. 27/09/2017

Ragioni di urgenza e deroga alla procedura competitiva di cui all’art. 163-bis l.f.

Tribunale Roma, 03 Agosto 2017. Est. Lucia Odello.


Concordato preventivo – Offerte concorrenti – Procedura competitiva – Ragioni di urgenza – Concordato con riserva – Deroga alla disciplina delle offerte concorrenti – Modalità



L'introduzione dell'art. 163-bis l.fall. e la contestuale modifica del quinto comma dell'art. 182 l.fall. (ad opera del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, come convertito con legge 6 agosto 2015 n. 132), hanno determinato la creazione di un vero e proprio principio di portata generale secondo cui gli atti dismissivi del patrimonio dell'azienda che ricorra al concordato preventivo devono necessariamente essere effettuati mediante il preventivo espletamento di procedure competitive (e ciò sia nella fase del concordato pieno, sia nella fase c.d. prenotativa, sia, infine, nella fase esecutiva); ciò al fine di garantire la miglior soddisfazione dei creditori ed evitare che, con il sistema delle c.d. offerte chiuse, i beni vengano ceduti a prezzi non di mercato o si presti il fianco a condotte fraudolente.

Va tuttavia rilevato che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 163-bis l.fall. anche agli atti di autorizzazione ex art. 161, comma 7, è prevista "in quanto compatibile"; il generale principio delle cessioni competitive può, pertanto, in specifiche e peculiari ipotesi, essere derogato, qualora vi sia l’esigenza di evitare che il ritardo derivante dall'espletamento della procedura competitiva porti a risultati contrari all'interesse dei creditori.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che sussistessero esigenze di urgenza non compatibili con l'espletamento delle formalità previste dalla procedura di cui all'art. 163-bis l.fall., la quale avrebbe comportato una dilatazione dei tempi della cessione e dunque un differimento dell'incasso del prezzo, con pregiudizio al mantenimento in esercizio dei punti vendita ed alle ragioni dei creditori.

Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che il principio generale della competitività avrebbe potuto essere salvaguardato attraverso una procedura più snella, consistente nella ricerca di interessati all'acquisto (ad opera del Commissario) sulla base dell'offerta irrevocabile ricevuta.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Luigi Bottai

Il testo integrale


 


Testo Integrale