Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18043 - pubb. 28/09/2017

Contratto di gestione e diritto del cliente di modificare la scelta di investimento iniziale

Cassazione civile, sez. I, 31 Ottobre 2016, n. 22043. Est. Scaldaferri.


Intermediazione finanziaria - Diritto del cliente di modificare la scelta di investimento iniziale - Sussistenza - Fondamento - Condizioni



In materia di servizi di gestione individuale di un portafoglio d'investimento, gli artt. 24 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 37 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998 attribuiscono particolare rilevanza, anche durante l'esecuzione del contratto di gestione, alla volontà del cliente investitore, il quale, oltre alla facoltà radicale di recedere in ogni momento dal contratto, può impartire istruzioni delle quali l'intermediario deve tener conto nel disporre, sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite, le singole operazioni di investimento, sicché deve ritenersi possibile modificare anche la linea di investimento scelta in sede iniziale e caratterizzata da un determinato profilo di rischio, sempre che il contratto non lo escluda espressamente e che la volontà di modifica sia manifestata in modo non equivoco, dovendo, in tal caso, l'intermediario attivarsi per dar seguito alla volontà manifestata dal cliente. (massima ufficiale)


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