Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18068 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2004. .


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita fallimentare di un immobile - Oggetto di contratto di affitto di azienda con patto di prelazione - Nel quale il fallimento subentri ex art. 80 LF - Diritto di prelazione dell'affittuario - Ammissibilità - Esercizio - Momento - Individuazione



In tema di vendita fallimentare, il bene immobile oggetto di un contratto di affitto di azienda, in cui il fallimento sia subentrato, ai sensi dell'art. 80 LF, e che contenga una clausola di prelazione, una volta posto in vendita all'asta, ai sensi dell'art. 108 LF, attribuisce all'affittuario il diritto di esercitare la prelazione solo dopo che sia stata superata la fase dell'aggiudicazione, senza alcun intralcio delle altre fasi relative alla vendita, sulla base del prezzo raggiunto in via definitiva nel corso dell'asta pubblica. (massima ufficiale)


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