Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18077 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Agosto 2000, n. 10266. Est. Celentano.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Sospensione della vendita in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto - Giusto prezzo - Nozione - Potere del giudice delegato - Discrezionalità - Limiti - Impugnazione ex art. 111 Cost. del provvedimento di accoglimento o rigetto della sospensione - Ammissibilità - Limiti



In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108, terzo comma, legge fall. (che attribuisce al giudice delegato il potere di sospendere la vendita di un immobile quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto), costituisce uno strumento speciale e tipico dell'ordinamento concorsuale, destinato al conseguimento delle migliori condizioni satisfattive della massa dei creditori, al fine di rendere utilizzabili tutte le possibilità concrete di una migliore liquidazione dell'attivo. Sicché, il "giusto prezzo " al quale ragguagliare le offerte precedenti e successive all'aggiudicazione deve individuarsi come il prezzo realizzabile secondo il gioco delle domande ammissibili ed al rialzo degli interessati, ivi comprese le domande successive all'aggiudicazione (ma anteriori al decreto di trasferimento) che abbiano carattere di serietà. L'esercizio in concreto del potere discrezionale attraverso un provvedimento che sospenda o non la vendita deve essere sorretto, perché non si traduca in una irrazionale conduzione del procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare ed in una violazione delle finalità della liquidazione stessa nella quale sono coinvolti gli interessi che nel procedimento trovano tutela giuridica, da una motivazione tale da resistere alla censura di violazione di legge (nei termini dianzi precisati), proponibile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale REALE - Presidente -

Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -

Dott. Walter CELENTANO - rel. Consigliere -

Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

VITALI EUROPEAN GROUP SpA V.E.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso l'avvocato STANCHI P., rappresentata e difesa dall'avvocato MAZZÙ LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO VITALI EUROPEAN GROUP V.E.G. SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 51, presso l'avvocato GHIA GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato WEIGMANN MARCO, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

SAN CARLO DAL 1973 Srl, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAIAMONTI 10, presso l'avvocato SANTORO PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SORDI GIOVANNA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il provvedimento del Tribunale di TORINO, depositato il 30/12/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Mazzù, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, San Carlo, l'Avvocato Santoro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Cenni sul procedimento

La fallita Vitali European Group s.p.a. propose reclamo avverso l'ordinanza in data 9.12.1998 con la quale il giudice delegato aveva respinto l'istanza di sospensione della vendita dell'immobile caduto nel fallimento ed aggiudicato all'udienza del 11.12.1998. Con decreto emesso il 30.12.1998, integrato da quello successivo di correzione (sostituzione della espressione "circa 375 milioni" a quella erronea o circa 375 miliardi emesso in data 11.01.1999, il Tribunale di Torino rigettò il reclamo.

Ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., la suddetta società fallita.

Resistono l'aggiudicataria dell'immobile, società "San Cado dal 1973" a r.l. e la curatela del fallimento della V.E.G. s.p.a., costituitesi con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è ammissibile, stante il contenuto decisorio ed il carattere definitivo del decreto con il quale il tribunale conferma, in sede di reclamo ex art. 26 l.f., il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita proposta ai sensi dell'art. 108 l.f. (v. in tal senso, Cass. n.930 del 1992 e, per una rassegna dell'evoluzione giurisprudenziale in tal senso, Cass. n. 10421 del 1993). Ciò posto, giova premettere che il decreto impugnato ha ritenuto a) estranei al presupposto di applicazione dell'istituto della sospensione previsto dall'art. 108 l.f. tutti i rilievi mossi dalla reclamante in ordine alla conduzione della procedura; b) necessaria la vendita dell'immobile a fronte del dato obiettivo costituito dall'esistenza di un passivo fallimentare ammontante a circa 15 miliari di lire e soggetto a progressivo aumento per il carico degli interessi afferenti ai crediti privilegiati; c) infondato il rilievo di inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione pari a lire 9,6 miliardi raggiunto dopo sei esperimenti d'asta andati deserti, e giusto il prezzo stesso alla stregua di una valutazione operata non già in astratto bensì con riferimento alle regole del mercato, onde "giusto", secondo il principio fissato dalla richiamata Cass. n. 10539 del 1996, era da ritenere quel prezzo "derivante dal gioco dell'offerta e della domanda, espressa la prima nella determinazione di un prezzo base pubblicizzato e la seconda nel concorso al rialzo degli interessati, qualora una pluralità di interessati sussista".

La "notevole sproporzione" legittimante la sospensione della vendita ex art. 108 l.f. è stata così esclusa dal tribunale sulla base della duplice considerazione che "il prezzo di aggiudicazione rappresentava, nel caso di specie, la risultante del predetto gioco della domanda e dell'offerta" e che "non era pervenuta nessuna concreta offerta successiva all'aggiudicazione tale da far emergere da un lato la possibilità della vendita ad un prezzo superiore dall'altro la sproporzione notevole del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello in concreto ottenibile".

L'unico motivo proposto a sostegno del ricorso denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 108 n. 3 l.f. e 574 c.p.c., l'illogicità manifesta, l'omessa, errata ed insufficiente motivazione; la falsa rappresentazione dei fatti ed il travisamento degli stessi".

Le censure che investono la motivazione del provvedimento sono inammissibili atteso che il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. è ammesso soltanto "per violazione di legge" (v. Cass. 2848 del 1998) così come inammissibili - già nel ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c. - sono le censure di travisamento dei fatti.

Sennonché al di fuori di tali censure inammissibili, il ricorso non ne prospetta altre che siano riconducibili alla "violazione di legge", seppur intesa in senso ampio e tale da consentire che il controllo di legittimità si estenda a qualsiasi violazione della legge sostanziale o processuale come anche al difetto della motivazione sotto l'aspetto formate (radicale mancanza della motivazione) o anche sostanziale (motivazione apparente, perplessa, incomprensibile, tale da non rendere consentire che sia individuata la ratio decidendi: v. Cass. S.U. n. 115 del 1999) - che è vizio riconducibile all'inosservanza dell'obbligo di motivazione posto dalla norma dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (difetto del requisito di forma indispensabile).

Tale non può essere considerata quella che investe il giudizio reso dal tribunale circa l'insussistenza, nel caso di specie, di quella specifica condizione che può legittimare, secondo il disposto dell'art. 108 l.f., la sospensione della vendita.

La stessa ricorrente non prospetta altro, del resto, che la semplice "opportunità" che il decreto del tribunale sia "annullato", e, ancora, l'opportunità che la vendita dell'immobile "sia sospesa". Deve osservarsi, in relazione alla richiamata norma dell'art. 108 della legge fallimentare, della quale la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione, che il provvedimento circa la sospensione della vendita, nel senso di disporla o non, anche disattendendo una istanza in tal senso, è affidato dalla norma al potere discrezionale del giudice delegato e, in sede di reclamo, del tribunale. Costituisce, detto provvedimento, esercizio di tale potere discrezionale, che la norma conferisce al giudice delegato in vista delle finalità proprie della liquidazione concorsuale - di assicurare la migliore realizzazione possibile dell'attivo in funzione del miglior soddisfacimento della massa dei creditori - ed è connesso e conseguente ad un apprezzamento altrettanto discrezionale circa la congruità del prezzo di aggiudicazione. S'intende che l'esercizio in concreto del potere discrezionale attraverso un provvedimento che sospenda o non la vendita dev'essere sorretto, perché non si traduca in una irrazionale conduzione del procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare ed in una violazione delle suddette finalità della liquidazione stessa nella quale sono coinvolti interessi (dei creditori e dello stesso fallito) che nel procedimento trovano tutela giuridica, da una motivazione tale da resistere alla censura di violazione di legge (nei termini dianzi precisati) proponibile con il ricorso straordinario ex art.111 Cost. Ebbene nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha una sua motivazione, costituita da argomenti non censurabili sotto il profilo della razionalità e pienamente idonei a dar ragione della decisione di non sospendere la vendita e di confermare il provvedimento in tal senso negativo del giudice delegato.

Nessuna delle censure svolte dalla ricorrente è tale da indurre alla cassazione del decreto impugnato: non quella che ha riferimento alla possibilità che l'immobile fosse posto in vendita dopo una ristrutturazione che ne avrebbe accresciuto il valore; non l'altra che attiene alla formazione del prezzo secondo le leggi del mercato, atteso che se la prima attiene anch'essa ad una valutazione del caso di specie, della quale il decreto ha dato ragione (con il riferimento alle irregolarità edilizie, alla esosità della relativa eliminazione e alla non fattibilità di una vendita frazionata), l'altra investe un punto di diritto, relativo alle condizioni alle quali il potere discrezionale di sospensione appaia correttamente esercitato con riferimento ai criteri di determinazione del giusto prezzo, per il quale il decreto stesso ha fatto propri, richiamandoli espressamente, i principi giuridici affermati da questa Corte con la sentenza n. 10539 del 1996 (nel senso che "giusto è quel prezzo che sia realizzabile secondo il gioco delle domande ammissibili ed al rialzo degli interessati, ivi comprese le domande successive all'aggiudicazione - ma anteriori al decreto di trasferimento - che abbiano carattere di serietà").

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in lire 120.000 oltre lire 4.000.000 per onorario per ciascuna delle controparti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 10 maggio 2000.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2000