Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18078 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2000, n. 3522. Est. Ferro.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami - Reclami avverso i decreti del giudice delegato in materia di vendita fallimentare - Principio del contraddittorio - Osservanza - Necessità - Reclamo avverso il provvedimento di sospensione della vendita - Mancato rispetto di detto principio - Conseguenze - Nullità del procedimento di reclamo e del conseguente decreto - Natura decisoria di detto decreto - Rilevabilità della violazione per mezzo del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Aventi titolo alla partecipazione al contraddittorio - Reclamante, curatore ed altri soggetti risultanti destinatari degli effetti della decisione - Offerente poi astenutosi dal partecipare alla vendita senza incanto con le modalità previste dalla legge - Qualità di parte - Esclusione - Fondamento



In sede di reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato in materia di vendita di beni acquisiti all'attivo fallimentare, deve osservarsi a pena di nullità - deducibile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., configurandosi il relativo decreto del Tribunale come provvedimento di natura decisoria e di carattere definitivo - il principio del contraddittorio, con conseguente necessità di convocazione, in camera di consiglio, del reclamante, del curatore e dei soggetti che, in relazione allo specifico oggetto del reclamo, risultino destinatari degli effetti della decisione. Nel novero di tali soggetti non rientra, nel caso in cui si verta, come nella specie, in tema di sospensione della vendita disposta a norma dell'art. 108 legge fall., chi, dopo aver presentato un'offerta, non abbia acquisito la qualità di parte nel subprocedimento di vendita senza incanto, disposta dal giudice delegato a seguito di questa e di altre offerte, per essersi volontariamente astenuto, pur avendone avuto notizia, dal partecipare alla vendita stessa nei modi di cui agli artt. 571 e seguenti cod. proc. civ. Costui, infatti, non può che essere riconosciuto titolare di un interesse di mero fatto in ordine al procedimento di cui si tratta, giuridicamente non differenziato, ne' qualificato, rispetto all'interesse di cui è portatore qualsiasi altro soggetto che, rimasto estraneo allo svolgimento di una prima fase dell'attività processuale di liquidazione, ritenga conveniente, in esito agli sviluppi di esso, inserirsi nelle eventuali, successive fasi in cui tale attività abbia ad articolarsi. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -

Dott. Vincenzo FERRO - Rel. Consigliere -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AUTOLINEE F.LLI ITALO E VITTORIO GAMBIOLI Snc, in persona del socio amministratore, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PADULA CAMILLO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SOMMA MICHELE, DITTA F.LLI CRISCUOLO, PUGLIESE FRANCESCO MARIA, DE SIO COSTRUZIONI SpA, NIGRO VINCENZO in qualità di Curatore del FALLIMENTO VI-CAP;

- intimati -

avverso il provvedimento del Tribunale di POTENZA, depositato il 07/03/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel fallimento della VICAP s.p.a., davanti al Tribunale di Potenza, il giudice delegato con ordinanza 22-24 aprile 1997 disponeva la vendita senza incanto, in unico lotto, del complesso aziendale di pertinenza della società fallita. Non venivano presentate offerte nelle forme e nei termini di rito.

Successivamente, essendo pervenute offerte da parte della s.n.c. Fratelli Criscuolo, della s.p.a. De Sio Costruzioni, e della s.n.c. Autolinee Fratelli I. e V. Gambioli, il giudice delegato con ordinanza 7 ottobre 1997 disponeva una nuova vendita senza incanto. A seguito del compimento delle forme di pubblicità di cui all'art.490 C.P.C., l'avv. Michele Somma e l'avv. Matteo Pugliese presentavano distinte offerte per persona da nominare. Con provvedimento in data 25 novembre 1997 il giudice delegato invitava i due suddetti offerenti ad una gara sull'offerta più alta, a norma dell'art. 573 C.P.C. Prima dell'apertura della gara, la s.n.c. Autolinee Fratelli I. e V. Gambioli in persona del suo legale rappresentante, richiamando la propria precedente proposta, chiedeva di poter partecipare alla gara, previo differimento della stessa ad altra data al fine del deposito della prevista cauzione. La richiesta, contestata dagli altri concorrenti, veniva respinta dal giudice delegato. In esito all'esperimento della gara, l'offerta più alta risultava quella dell'avv. Michele Somma nella suddetta qualità, nell'ammontare di lire 1.940.000.000. Il giudice delegato peraltro non procedeva all'aggiudicazione, ma, con ordinanza 15 dicembre 1998 ai sensi dell'art. 108 terzo comma della legge fallimentare, sospendeva la vendita, e con successivo provvedimento 5 gennaio 1998 disponeva nuova vendita da effettuarsi, col sistema dell'incanto, il 6 marzo 1998 sul prezzo base di lire 1.940.000.000. L'ordinanza di sospensione e la successiva ordinanza di vendita venivano comunicate al curatore del fallimento, all'avv. Matteo Pugliese, all'avv. Michele Somma, alla s.n.c. Autolinee Gambioli, alla s.p.a. De Sio Costruzioni e alla s.n.c. Fratelli Criscuolo. In data 8 gennaio 1998 e in data 17 gennaio 1998 l'avv. Michele Somma (rappresentato dal procuratore avv. Raffaele De Bonis) proponeva distinti reclami avverso l'uno e l'altro provvedimento, per ottenerne l'annullamento. Il Tribunale, previa notificazione al solo curatore dell'udienza fissata per la discussione dei due reclami in camera di consiglio, con decreto 3/7 marzo 1998 ne disponeva la riunione e li accoglieva entrambi, revocando i provvedimenti del giudice delegato di sospensione della vendita senza incanto e di fissazione della vendita con incanto. Avverso quest'ultimo provvedimento la s.n.c. Autolinee Fratelli I. e V. Gambioli propone il presente ricorso per cassazione. Il ricorso è stato notificato all'avv. Michele Somma, all'avv. Matteo Pugliese, alla s.n.c. Fratelli Criscuolo, alla s.p.a. De Sio Costruzioni, al Curatore del fallimento, in data 25/26 marzo 1998. Nessuna delle suddette parti si è costituita nella presente fase di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia, nell'impugnato provvedimento, "violazione e falsa applicazione degli art. 26 legge fallimentare, 739-742 bis C.P.C." per non essere stata disposta la comunicazione alla s.n.c. Autolinee Fratelli I. e V. Gambioli del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione del reclamo. Conviene premettere e ricordare che il provvedimento di sospensione della vendita previsto dall'art. 108 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 si risolve sostanzialmente in una revoca dei pregressi provvedimenti emessi nel subprocedimento di vendita coattiva e si configura come esercizio di una facoltà discrezionale, subordinato nella sua legittimità alla sola condizione della correlazione con una ritenuta sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il giusto prezzo, e può trovare luogo fino a che non sia stato pronunciato in favore dell'aggiudicatario il decreto di trasferimento che, ponendosi come momento conclusivo di quel subprocedimento, costituisce il titolo formale dell'acquisto definitivo e la fonte di una situazione giuridica perfetta non ulteriormente suscettibile di caducazione (v. Cass. 1148/1999). E il provvedimento in tal senso assunto dal giudice delegato soggiace a riesame da parte del Tribunale in sede di reclamo proponibile ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare.

Il decreto del Tribunale, pronunciato in esito al reclamo avverso il provvedimento di sospensione, in quanto dotato di natura decisoria e di carattere definitivo, è impugnabile per mezzo del ricorso straordinario consentito dall'art. 111 Cost. Mediante tale rimedio è deducibile la nullità del procedimento di reclamo e del conseguente decreto decisorio, conseguente alla violazione di legge processuale costituita dalla inosservanza del principio, costantemente affermato in giurisprudenza, per cui nel procedimento di reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 avverso i provvedimenti del giudice delegato, deve trovare attuazione la regola del contraddittorio.

In applicazione di tale principio, deve essere disposta la comparizione in camera di consiglio del reclamante, del curatore, e dei soggetti che, in relazione allo specifico oggetto del reclamo, abbiano a risultare destinatari degli effetti della decisione. In particolare, quando sia fatto oggetto di reclamo un provvedimento emesso dal giudice delegato in materia di vendita di beni acquisiti all'attivo fallimentare -come nel caso in cui si verta in tema di sospensione della vendita disposta a norma dell'art. 108 della legge fallimentare- il contraddittorio deve essere istituito anche nei confronti dell'aggiudicatario della vendita fallimentare, il quale è titolare di una aspettativa di diritto tutelabile secondo le disposizioni del codice di procedura civile in base al rinvio formulato nell'art. 105 della legge fallimentare (Cass. 10140/1999; Cass. 979/1998). Nel novero degli aventi titolo alla partecipazione al contraddittorio nel procedimento di reclamo la ricorrente pretende di essere inclusa in quanto "incisa dall'emanando provvedimento camerale così come lo era stata dal decreto del giudice delegato sia pure in senso favorevole", ricordando che era stata destinataria delle comunicazioni dei provvedimenti del giudice delegato e che il Tribunale ha considerato, ai fini della decisione di merito, la sua offerta come "elemento da valutare".

Osservasi in contrario che all'odierna ricorrente può riconoscersi soltanto la titolarità di un interesse di mero fatto in ordine allo svolgimento del procedimento di vendita, giuridicamente non differenziato ne' qualificato rispetto all'interesse di cui possa essere portatore qualsivoglia altro soggetto che, rimasto estraneo allo svolgimento di una prima fase dell'attività processuale di liquidazione, ritenga di sua convenienza, in esito agli sviluppi di esso, inserirsi -nelle forme di legge- nelle eventuali successive fasi in cui tale attività abbia ad articolarsi. Risulta infatti che la s.n.c. Autolinee Gambioli aveva presentato, dopo la diserzione della prima vendita, una propria proposta che, con altre, può aver esercitato una sua influenza sulla determinazione delle condizioni di cui alla successiva ordinanza di vendita il cui contenuto comunque non era da essa in alcun modo vincolato.

Tale proposta, collocantesi in un momento di stasi dell'attività di liquidazione, e non correlata formalmente ad alcun riferimento provvedimentale inerente a una vendita, non valeva a conferire alla società Autolinee Gambioli quella qualità di parte del subprocedimento di vendita che la società stessa non ha nemmeno successivamente acquisito, essendosi astenuta volontariamente -pur avendone avuto notizia- dal partecipare alla vendita senza incanto nei modi di cui agli art. 571 e seg. C.P.C. E tale qualità di parte la società ricorrente non possedeva quando il giudice delegato pronunciava l'ordinanza di sospensione e quando tale ordinanza veniva fatta oggetto di reclamo. La situazione dell'odierna ricorrente non è pertanto comparabile con quella a cui fa riferimento Cass. 3265/1983, richiamata dalla ricorrente, secondo cui tra i terzi interessati rientra anche "chi abbia offerto un prezzo più elevato di quello di aggiudicazione e chiesto la sospensione della vendita".

È agevole del resto rilevare che la s.n.c. Autolinee Gambioli non versava in condizione -valutata ex ante- tale da poter essere pregiudicata dalla decisione sul reclamo, quale che potesse essere il contenuto di questa. Ed invero, l'accoglimento del reclamo avrebbe ripristinato -come ha ripristinato- la situazione verificatasi a seguito dell'esperimento della vendita, anche (di fatto) per effetto della mancata partecipazione della ricorrente; per contro, la eventuale reiezione del reclamo avrebbe posto la odierna ricorrente nella possibilità di soddisfare, mediante le iniziative da assumere a norma di legge, la sua aspirazione ad inserirsi nel novero dei concorrenti all'aggiudicazione. Non sussistendo nella fattispecie in esame gli estremi della prospettata violazione di legge, il ricorso riceve reiezione. In assenza di attività difensiva delle parti intimate, non si fa luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Roma, 14 gennaio 2000.

Depositato in cancelleria il 24 marzo 2000.