Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18079 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 1999, n. 6582. Est. De Musis.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Istanza di sospensione della vendita di beni immobili ex art.108 legge fall. - Rigetto - Reclamo al Tribunale - Intervento volontario svolto dall'aggiudicatario - Ammissibilità - Interesse dell'aggiudicatario - Sussistenza



In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il giudice delegato rigetti l'istanza di sospensione della vendita, proposta ex art. 108 legge fall., per essere già stato disposto il trasferimento dei beni all'aggiudicatario, in caso di reclamo al Tribunale avverso tale decreto è ammissibile l'intervento volontario dell'aggiudicatario stesso, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento di sospensione della vendita sia insuscettibile di giudicato, e che, pertanto, costui sia comunque nella condizione di poter concorrere alla eventuale, nuova vendita (sicché mancherebbe l'interesse dell'aggiudicatario ad opporsi alla emanazione di tale provvedimento), in quanto l'interesse che legittima l'intervento del soggetto di cui si tratta è, piuttosto, quello a mantenere la validità della già avvenuta aggiudicazione dei beni in suo favore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -

Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -

Dott. Enrico PAPA - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AEP IMMOBILIARE Srl, in persona (del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l'avvocato PIETRO GUERRA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GIARDINO DI CORTONA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso l'avvocato FABRIZIO SALBERINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO PESARIS SpA;

- intimato -

avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 31/10/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo.

Il 17-5-1995 , a seguito di vendita all'asta disposta dal giudice delegato al fallimento della s.p.a. "Pesaris", i beni di questa (siti in territorio del Comune di Anzio) furono aggiudicati, al prezzo di lire 1.370.000.000, alla s.r.l. "Giardino di Cortona". Con istanza 2-6-1995 la s.r.l. "AEP immobiliare" offri la somma di lire 1.650.000.000 e chiese la sospensione della vendita ai sensi dell'art.108 legge fallimentare. Con decreto del 13-6-1995 detto giudice respinse l'istanza affermando che l'esercizio della facoltà di sospendere la vendita era precluso perché con provvedimento del 6-6-1995 era stato (già) disposto il trasferimento dei beni all'aggiudicataria.

La soccombente propose reclamo, che il tribunale di Roma respinse, con decreto del 31-10-1995, affermando: che era ammissibile l'intervento volontario svolto dall'aggiudicataria; che il reclamo era inammissibile perché proposto dopo il decorso di tre (e altresì di dieci) giorni dalla conoscenza che la reclamante aveva avuto del provvedimento impugnato, (conoscenza) realizzatasi il 20-6-1995 con la restituzione alla offerente, da parte del curatore fallimentare del deposito cauzionale dalla stessa eseguito che era dubbia la impugnabilità del provvedimento del giudice delegato costituendo lo stesso non decreto ma ordinanza; che comunque l'emanazione del provvedimento di trasferimento dei beni all'aggiudicataria precludeva la sospensione della vendita: ed era irrilevante al riguardo la anteriorità a tale provvedimento della presentazione dell'istanza di sospensione della vendita sia perché il giudice delegato ne aveva avuto conoscenza dopo l'emanazione del provvedimento stesso sia perché rimaneva impregiudicato il potere del giudice delegato di valutare se il prezzo offerto fosse notevolmente inferiore a quello giusto; che la circostanza addotta a sostegno della tardività dell'offerta - e cioè il non aver potuto prendere conoscenza degli atti del fascicolo fallimentare - era irrilevante posto che gli elementi utili e necessari per la formulazione dell'offerta avrebbero potuto essere attinti direttamente presso il curatore; che peraltro la offerente non aveva indicato donde aveva tratto gli elementi che le avevano consentito di formulare la offerta; che il provvedimento del giudice delegato doveva ritenersi implicitamente reiettivo della istanza di sospensione della vendita - e tale pronunzia implicita doveva ritenersi corretta perché il susseguirsi, per ben cinque anni, di vendite e di sospensioni delle stesse, evidenziava che gli operatori del settore dovevano aver avuto conoscenza della vendita, e pertanto il prezzo realizzato con l'ultima aggiudicazione doveva ritenersi quello giusto. Ha proposto ricorso per cassazione la soccombente ha resistito con controricorso la società "Giardino di Cortona"; non ha resistito il fallimento.

Motivi della decisione.

La eccezione , formulata dalla resistente, di inammissibilità del ricorso, perché proposto dopo la scadenza del relativo termine, decorrente dalla data del deposito del provvedimento impugnato in cancelleria, è infondata perché sul punto era sorto contrasto di giurisprudenza, che questa corte a sezioni unite ha risolto affermando che il termine stesso decorre - non da detto deposito ma - dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria (cass. n. 5761/1998) Con il primo motivo di ricorso - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.26, secondo comma, legge fallimentare e 737 e segg. c.p.c. - si deduce che erroneamente il tribunale ha ritenutoammissibile l'intervento volontario dell'aggiudicataria: il provvedimento di sospensione della vendita difatti è insuscettibile di giudicato e pertanto l'aggiudicataria non aveva interesse ad opporsi alla emanazione dello stesso in quanto essa avrebbe potuto concorrere alla nuova vendita.

Il motivo è infondato.

L'interesse legittimante l'intervento della aggiudicataria difatti era quello - non di partecipare alla eventuale nuova vendita ma - di mantenere la validità della già avvenuta aggiudicazione ad essa dei beni.

Nel senso della legittimità dell'intervento peraltro depongono le affermazioni di questa Corte che in sede di reclamo ai sensi dell'art.26 legge fallimentare contro i decreti del giudice delegato in materia di vendita devesi osservare a pena di nullità il principio del contraddittorio e quindi: dev'essere disposta la comparizione in camera di consiglio (del reclamante, del curatore e) degli altri soggetti interessati al provvedimento (cass., n. 10461/1996); deve ritenersi incidente sulla posizione dell'aggiudicatario il provvedimento di revoca della vendita del bene aggiudicato (cass., n. 5751/1993). Con il secondo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.26, comma primo, e 108, comma terzo legge fallimentare - si deduce : a) che il reclamo era tempestivo perché il termine per la sua proposizione decorre dalla comunicazione del decreto del giudice delegato e tale formalità non consente equipollenti ; b) che il curatore nella relazione svolta dopo l'asta avrebbe dovuto notiziare il giudice della presentazione dell'istanza contenente la nuova offerta e la richiesta di sospensione della vendita: e ciò, determinando il dovere del giudice di provvedere sull'istanza, gli avrebbe imposto o di sospendere la vendita prima di emettere il decreto di trasferimento oppure di respingere l'istanza sulla base - non però dell'avvenuto trasferimento ma - dell'eventuale riscontro della non ricorrenza delle condizioni per la sospensione; c) che sulla base di tali considerazioni il tribunale avrebbe dovuto revocare il provvedimento di rigetto del giudice delegato e, in via conseguenziale il provvedimento di trasferimento del bene. Il motivo è inammissibile perché non censura la ulteriore e autonoma "ratio decidendi" adottata dal tribunale, consistita nell'affermazione che il decreto del giudice delegato dovesse considerarsi implicitamente reiettivo nel merito dell'istanza di sospensione e che tale statuizione dovesse ritenersi corretta tenuto conto delle circostanze susseguitesi in un notevole arco di tempo in ordine alla vendita.

Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1999