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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1808 - pubb. 07/09/2009.

Rifiuto di consentire trasfusioni e amministrazione di sostegno


Tribunale di Mantova, 24 Luglio 2008. Est. Jessica Bonetto.

Amministratore di sostegno – Nomina per l’ipotesi di futura incapacità del beneficiario finalizzata a conferire all’amministratore il potere di fare rispettare le direttive anticipate dell’interessato in materia di salute – Inammissibilità.


Non è ammissibile la nomina da parte del giudice tutelare di un amministratore di sostegno provvisorio in previsione di una futura incapacità del beneficiario, al fine di conferire al primo il potere di far rispettare le “direttive anticipate” in materia di salute (concernenti, in particolare, il rifiuto di consentire trasfusioni di sangue) quando l’istante è ancora capace di autodeterminarsi; in tale ipotesi, difetta, infatti, il presupposto dell’attuale ”impossibilità dell’interessato a provvedere ai propri interessi”, richiesto dall’art. 404 cod. civ., e verrebbe aggirato il principio di personalità del diritto alla salute. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

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