Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18115 - pubb. 04/10/2017

Non sono necessarie le formalità di cui all’art. 152 l.f. per il deposito della domanda di concordato con riserva

Cassazione civile, sez. I, 04 Settembre 2017, n. 20725. Pres., est. Nappi.


Concordato preventivo – Domanda di concordato con riserva – Sottoscrizione del solo difensore munito di procura – Sufficienza – Formalità di cui all’art. 152 l.f. – Deposito della domanda di concordato completa



Se, ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598), allora le formalità prescritte dall’art. 152 l.fall. dovranno essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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