Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18116 - pubb. 04/10/2017

Opposizione allo stato passivo: tardiva costituzione del creditore opponente e riproposizione dell'istanza di insinuazione

Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2017, n. 19930. Est. Ceniccola.


Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Tardiva costituzione del creditore opponente – Decadenza – Riproposizione dell'istanza di insinuazione



Se è vero che il termine di cinque giorni prima dell'udienza, entro il quale i creditori debbono costituirsi ai sensi dell’art. 98, comma 3, l.fall., ha natura perentoria - in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo del fallimento - con la conseguenza che dall'inosservanza deriva la decadenza dall'opposizione, va tuttavia considerato che l'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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