Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18123 - pubb. 05/10/2017

Risoluzione di singole operazioni di investimento

Cassazione civile, sez. I, 07 Luglio 2017, n. 16861. Est. Falabella.


Intermediazione finanziaria - Risoluzione di singole operazioni di investimento - Ammissibilità - Ragioni - Momento negoziale dell’operazione esecutiva da rinvenire nel contratto quadro - Esclusione



In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benchè esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro. (massima ufficiale)


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