ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18124 - pubb. 05/10/2017.

Pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza del decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento


Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2016, n. 6918. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Accertamento del passivo - Formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento del fallimento dell'ingiunto - Inopponibilità nei confronti della procedura - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza del decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento - Ripetibilità a titolo di indebito oggettivo - Esclusione - Azione revocatoria - Ammissibilità


Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto solutorio. (massima ufficiale)

Il testo integrale