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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18131 - pubb. 06/10/2017.

Fallimento dell'appaltatore e responsabilità della procedura nei confronti del committente


Cassazione civile, sez. I, 25 Agosto 2017, n. 20398. Pres., est. Nappi.

Fallimento - Contratto di appalto - Fallimento dell'appaltatore - Fonte di responsabilità della procedura nei confronti del committente -  Esclusione - Pagamento in proporzione del prezzo pattuito per l'intera opera


Lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell'appaltatore, a norma dell’art. 81, l.fall., costituisce un effetto legale "ex nunc" della sentenza dichiarativa e non è, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell'art. 1672 c.c., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui è per lui utile, del prezzo pattuito per l'intera opera, da determinare, specie nel caso in cui il corrispettivo sia stato pattuito a corpo anche con il ricorso a criteri equitativi, che il giudice può sempre utilizzare, anche d'ufficio, ove dia conto dei dati obiettivi utilizzati e del processo logico seguito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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